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R.D. 26/09/1904 n. 713
Art. 112 Per le riparazioni alle opere dei porti, spiagge e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubblici, le capitanerie di porto si rivolgeranno alle amministrazioni ed agli enti morali, ai quali incombe di provvedere, informandone l'ufficio del genio civile.
Art. 140 Oltre alle visite ordinarie che, a senso dell'art. 894 del regolamento per l'esecuzione del codice della marina mercantile, debbono farsi ai rivi e canali che sboccano nei porti, gli ingegneri capi del genio civile o gli ingegneri da essi delegati praticheranno visite straordinarie, quante volte ritengano che i rivi e canali stessi siano causa speciale e diretta d'interrimento dei porti. Di tali visite sarà redatto processo verbale, dal quale potrà risultare sino a qual limite di estensione entro terra si ritiene che il rivo o canale abbia influenza sul regime del porto, e quali opere di sostegno siano necessarie per impedire l'interrimento. Dovrà inoltre essere indicato il nome dei proprietari obbligati ad eseguire le opere stesse, a termini dell'art. 179 del codice per la marina mercantile. Tale processo verbale sarà a cura del prefetto notificato ai proprietari, con invito di presentare entro un congruo termine la domanda ed i progetti di cui all'art. 888 del summentovato regolamento.
Art. 156 Prima di fissare il capitolato speciale per opere marittime la destinazione di spazi acquei, di spiagge o di arenili ad uso di cantiere o di luoghi di deposito a favore delle imprese, gli ingegneri capi del genio civile debbono prendere preventivi accordi per iscritto colla capitaneria di porto. In un congruo termine, in ogni caso non minore di quindici giorni, prima che debba avere luogo la effettiva occupazione delle aree, gli uffici stessi debbono darne avviso alla competente autorità marittima, perché provveda a renderle disponibili. La consegna di queste aree, quando non siano destinate come sede delle opere, sarà fatta alle imprese da un ufficiale della capitaneria di porto, coll'intervento dell'ingegnere capo del genio civile, o di chi per esso. In ogni caso non potranno venire consegnate alle imprese che le aree designate e indispensabili per i lavori. Dopo ultimati i lavori, la riconsegna delle aree che hanno servito per uso di cantieri o di luoghi di deposito sarà fatta dalle imprese alle capitanerie di porto coll'intervento dell'ingegnere direttore dei lavori.
Art. 160 Gli ufficiali del genio civile, nel dare avviso alle capitanerie di porto dell'intraprendimento dei lavori dati in appalto, designeranno il nome dell'appaltatore e del suo rappresentante, e trasmetteranno alle capitanerie stesse un estratto della parte del capitolato speciale d'appalto che ad esse può interessare.
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